Art. 3.
(Procedura per la concessione in uso).

      1. Colui il cui bene sia stato espropriato o nei confronti del quale è iniziata la procedura per la retrocessione in uso, presenta apposita domanda alla regione competente, corredata della seguente documentazione;

          a) copia di tutti gli atti di occupazione e di esproprio;

          b) perizia giurata elaborata da un libero professionista abilitato attestante lo stato dei luoghi, la presenza di costruzioni, le colture esistenti, corredata dai certificati catastali e dagli estratti di mappa;

          c) atto sostitutivo dell'atto di notorietà ove dichiari di essere stato proprietario o di esserlo tuttora, la fase in cui si trova la procedura di esproprio, l'eventuale indennizzo percepito e l'eventuale contenzioso esistente.

      2. Copia della domanda, con un elenco della documentazione allegata, è inoltrata all'ufficio periferico competente alla cui gestione dovrebbero passare o sono passati i fondi.
      3. Decorso un mese dalla presentazione della domanda, la regione, tramite l'ufficio periferico, provvede alla consegna del fondo e redige un verbale di consegna.
      4. Decorsi quattro mesi senza che la regione abbia provveduto alla consegna del fondo, colui che ha fatto istanza di retrocessione comunica, con atto notificato alla stessa, l'intenzione di procedere all'immissione nel fondo, indicandone il giorno, l'ora, nonché il nome del professionista iscritto all'albo professionale degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, degli agronomi o dei periti agrari che procede alla verbalizzazione dell'immissione nel fondo.
      5. L'avviso è firmato per accettazione dal professionista ed è notificato alla controparte almeno due mesi prima dell'immissione. Avvenuta l'immissione il professionista cura la notifica di una copia conforme al verbale di immissione e consistenza alla regione.

 

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      6. Avverso la notifica dell'avviso di immissione la regione può notificare un provvedimento di sospensione alla facoltà di immissione. Tali provvedimenti sono impugnabili di fronte al tribunale amministrativo regionale.